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Richiesta e rilascio di certificati

La Legge12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012 ) ha cambiato le norme che disciplinano la richiesta dei certificati da parte dei privati e il rilascio degli stessi ad opera degli Enti pubblici.

.Gli organi delle Pubbliche amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi (ad esempio: le aziende che hanno in concessione servizi comei trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ecc...) non possono più richiedere i certificati ai privati (cittadini, professionisti, imprese), ma dovranno acquisirli d’ufficio presso gli uffici competenti o, quando ciò non fosse possibile, accettare l'autocertificazione che il privato presenteràloro (solo i Tribunali non sono obbligati adaccettare l'autocertificazione).

Con l’autocertificazione è possibile attestare:

  • luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita;
  • nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc...;
  • tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni);
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla Camera di commercio);
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
  • vivere a carico.

Tutte le condizioni, le qualità personali o i fatti di cui l'interessato è a conoscenza non compresi nel precedente elenco, potranno essere attestati con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, quando è rivolta alla pubblica amministrazione, non è necessario autenticarne la firma.

L’autocertificazione è tassativamente esclusa per: i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di una merce e di conformità Ce. di marchi e brevetti.

Inoltre, l'esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (es. carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc.), a secondo dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Pertanto, dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Da tale data quindi i cittadini possono richiedere solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, è apposta, a pena di nullità dell’atto stesso, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Comunque, ove è possibile, si potrà sempre usare l'autocertificazione anche nei rapporti tra privati.

 Ultimo aggiornamento: 06/03/2019


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